Art. 29.
(Assemblea legislativa regionale).
1. L'Assemblea legislativa regionale è l'organo rappresentativo della comunità regionale.
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2. L'Assemblea legislativa regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione, le altre funzioni conferitele dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi dello Stato e le funzioni di indirizzo e controllo politico come disciplinate dalla legge regionale statutaria e dal regolamento dell'Assemblea.
3. L'Assemblea legislativa regionale può presentare alle Camere proposte di legge. Può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.